Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'avvocato  generale  dello  Stato  e  presso  il  medesimo
 domiciliato  in  Roma,  via  dei Portoghesi, 12, contro il presidente
 della giunta della regione Liguria, domiciliato nel  suo  ufficio  in
 Genova,   per   la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
 dell'articolo  unico  della  legge  regionale  ligure  riapprovata  a
 maggioranza  assoluta  il  30  novembre  1988 - concernente "modifica
 dell'importo della tassa di concessione regionale per la ricerca e la
 raccolta   dei   tartufi"  -  per  contrasto  con  l'art.  119  della
 Costituzione in relazione all'art. 3 della legge n. 281/1970 (e succ.
 mod.).
    1.  - Con la legge della regione Liguria 16 maggio 1988, n. 17, fu
 posta    la    disciplina    della    raccolta,    coltivazione     e
 commercializzazione dei tartufi.
    In  particolare,  la  tabella  1  allegata all'art. 10 della legge
 stabili' in L. 18.000 la misura della tassa di concessione  regionale
 per il rilascio dell'autorizzazione alla ricerca ed alla raccolta dei
 tartufi e della tassa annuale.
    2.  -  Nella seduta del 14 ottobre 1988 il consiglio della regione
 Liguria approvo' un testo di legge, composto di  un  unico  articolo,
 recante l'aumento a L. 60.000 della misura delle tasse predette.
    3. - Il Governo rinvio', allora, quest'ultima legge, rilevando che
 l'aumento esorbitava dai limiti posti dalla legge n. 281/1970 e succ.
 mod.  (legge  n. 594/1979, art. 25, n. 11, del d.-l. n. 55/1983 conv.
 in legge n.  131/1983),  eccedeva  l'importo  massimo  di  L.  18.000
 stabilito  con  la  voce  n. 117, punto c), della tabella allegata al
 d.P.R. n. 641/1972  e  contrastava,  quindi,  con  l'art.  119  della
 Costituzione.
    4.  -  Il  5 dicembre 1988 e' pervenuta al commissario del Governo
 nella regione Liguria la  comunicazione  che,  nella  seduta  del  30
 novembre 1988, il consiglio regionale aveva riapprovato a maggioranza
 assoluta lo stesso testo di legge.
    5.  -  Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
 legge in tal modo riapprovata, ricorre il  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri in data
 9 c.m.
    6.  - Insegna la Corte costituzionale (sentenza n. 271/1986 che la
 potesta' normativa tributaria delle regioni a statuto ordinario trova
 il proprio fondamento nell'art. 119, primo comma, della Costituzione,
 configurandosi l'autonomia tributaria  come  aspetto,  o  specie,  di
 quella finanziaria e ricomprendendosi nel concetto di autonomia anche
 la potesta' normativa.
    Tale  potesta',  tuttavia,  resta  condizionata  nelle forme e nei
 limiti stabiliti dalle leggi dello Stato non coincidendo con l'ambito
 delle   "materie"   attribuite   alle  Regioni  dall'art.  117  della
 Costituzione, e ponendosi l'art. 119, primo comma, della Costituzione
 quale  norma  speciale rispetto al precetto generale che individua le
 materie di  competenza  normativa  regionale,  non  presentandosi  la
 potesta'  normativa  tributaria delle regioni con carattere meramente
 strumentale,  avendo  uno  specifico  oggetto  che   consiste   nella
 imposizione  e  nella riscossione di tributi, onde fornirle dei mezzi
 per fare fronte alle spese necessarie all'adempimento delle  funzioni
 istituzionali.
    Si  e'  operata  al  riguardo  la  decostituzionalizzazione  della
 materia tributaria che non sfugge al circuito  aperto  dall'art.  119
 della  Costituzione  con  il  riferimento  alle  forme  ed  ai limiti
 dell'autonomia rimessa alle leggi della Repubblica  e  concluso,  per
 quanto  concerne  le  tasse sulle concessioni regionali, col precetto
 posto dall'art. 3, primo comma della legge n.  281/1970,  che  ne  ha
 configurato  la  disciplina  con  criteri  costantemente  seguiti dal
 legislatore statale (oggetto e individuazione degli atti  imponibili,
 corrispondenti  a  quelli gia' di competenza dello Stato assoggettati
 alle tasse sulle concessioni governative; applicabilita', per  quanto
 non disposto, delle norme dello Stato relative a tali tasse).
   Alla  luce  di tali principi e' da escludere che la legge regionale
 ligure possa superare (in modo, per giunta,  cosi'  macroscopico)  la
 misura  di  L. 18.000 stabilita dall'ordinamento statale per analoghe
 obbligazioni tributarie  (v.  voce  117,  lett.  c),  del  d.P.R.  n.
 641/1972: arti e mestieri).
    Ed  e'  fatto  rivelatore dell'esattezza di una simile costruzione
 che proprio la somma di L. 18.000 era  stata  fissata,  appena  pochi
 mesi prima, dalla stessa legge regionale 16 maggio 1988, n. 17.