Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato e presso il medesimo domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, contro il presidente della giunta della regione Liguria, domiciliato nel suo ufficio in Genova, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge regionale ligure riapprovata a maggioranza assoluta il 30 novembre 1988 - concernente "modifica dell'importo della tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi" - per contrasto con l'art. 119 della Costituzione in relazione all'art. 3 della legge n. 281/1970 (e succ. mod.). 1. - Con la legge della regione Liguria 16 maggio 1988, n. 17, fu posta la disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi. In particolare, la tabella 1 allegata all'art. 10 della legge stabili' in L. 18.000 la misura della tassa di concessione regionale per il rilascio dell'autorizzazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi e della tassa annuale. 2. - Nella seduta del 14 ottobre 1988 il consiglio della regione Liguria approvo' un testo di legge, composto di un unico articolo, recante l'aumento a L. 60.000 della misura delle tasse predette. 3. - Il Governo rinvio', allora, quest'ultima legge, rilevando che l'aumento esorbitava dai limiti posti dalla legge n. 281/1970 e succ. mod. (legge n. 594/1979, art. 25, n. 11, del d.-l. n. 55/1983 conv. in legge n. 131/1983), eccedeva l'importo massimo di L. 18.000 stabilito con la voce n. 117, punto c), della tabella allegata al d.P.R. n. 641/1972 e contrastava, quindi, con l'art. 119 della Costituzione. 4. - Il 5 dicembre 1988 e' pervenuta al commissario del Governo nella regione Liguria la comunicazione che, nella seduta del 30 novembre 1988, il consiglio regionale aveva riapprovato a maggioranza assoluta lo stesso testo di legge. 5. - Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge in tal modo riapprovata, ricorre il Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri in data 9 c.m. 6. - Insegna la Corte costituzionale (sentenza n. 271/1986 che la potesta' normativa tributaria delle regioni a statuto ordinario trova il proprio fondamento nell'art. 119, primo comma, della Costituzione, configurandosi l'autonomia tributaria come aspetto, o specie, di quella finanziaria e ricomprendendosi nel concetto di autonomia anche la potesta' normativa. Tale potesta', tuttavia, resta condizionata nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato non coincidendo con l'ambito delle "materie" attribuite alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione, e ponendosi l'art. 119, primo comma, della Costituzione quale norma speciale rispetto al precetto generale che individua le materie di competenza normativa regionale, non presentandosi la potesta' normativa tributaria delle regioni con carattere meramente strumentale, avendo uno specifico oggetto che consiste nella imposizione e nella riscossione di tributi, onde fornirle dei mezzi per fare fronte alle spese necessarie all'adempimento delle funzioni istituzionali. Si e' operata al riguardo la decostituzionalizzazione della materia tributaria che non sfugge al circuito aperto dall'art. 119 della Costituzione con il riferimento alle forme ed ai limiti dell'autonomia rimessa alle leggi della Repubblica e concluso, per quanto concerne le tasse sulle concessioni regionali, col precetto posto dall'art. 3, primo comma della legge n. 281/1970, che ne ha configurato la disciplina con criteri costantemente seguiti dal legislatore statale (oggetto e individuazione degli atti imponibili, corrispondenti a quelli gia' di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative; applicabilita', per quanto non disposto, delle norme dello Stato relative a tali tasse). Alla luce di tali principi e' da escludere che la legge regionale ligure possa superare (in modo, per giunta, cosi' macroscopico) la misura di L. 18.000 stabilita dall'ordinamento statale per analoghe obbligazioni tributarie (v. voce 117, lett. c), del d.P.R. n. 641/1972: arti e mestieri). Ed e' fatto rivelatore dell'esattezza di una simile costruzione che proprio la somma di L. 18.000 era stata fissata, appena pochi mesi prima, dalla stessa legge regionale 16 maggio 1988, n. 17.